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7. Esame di Stato.

Il 15 novembre 2006 il Parlamento vara la nuova riforma dell’esame di Stato.
Queste le novità:
— Si potrà accedere agli esami dopo positivo scrutinio d’ammissione. I candidati non ammessi dovranno ripetere l’ultimo anno.
— Tra due anni il Consiglio di Classe dovrà accertare anche il superamento dei debiti formativi da parte dei candidati.
— Le Commissioni giudicatrici saranno composte per metà da docenti interni e metà esterni.
— Il presidente, esterno, potrà presiedere solo due classi per ogni istituto.
— Il voto in centesimi sarà il risultato di 45 punti per le prove scritte, 30 per il colloquio, Gli altri 25 saranno assegnati in base al credito scolastico.
— Viene istituita la “lode” per gli studenti che raggiungeranno il massimo dei voti senza l’attribuzione del tradizionale bonus di 5 punti. E anche riconoscimenti in danaro, per proseguire gli studi, 5 milioni di euro.
— Potranno partecipare agli esami gli studenti di scuole private in cui funzioni l’intero corso di studi.
— I privatisti non dotati di frequenza all’ultimo anno dovranno sostenere un esame preventivo dinanzi al Consiglio di Classe.
— Nessun esame per studenti fuori dal Comune di residenza che non siano specificamente autorizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale.
— Chi avrà una valutazione di 8/10 in tutte le materie nel penultimo anno potrà sostenere direttamente gli esami, se anche nel secondo e nel terzo anno delle superiori avrà ottenuto 7/10 in tutte le materie e non sia stato ripetente.
— La prima prova è l’italiano.
— Le seconde prove, tecniche, professionali e artistiche, potranno essere svolte in laboratorio.
— La terza prova è preparata da ogni commissione su modelle applicativi dell’Invalsi.
— L’Invalsi dovrebbe disporre una valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti italiani partendo dall’esame delle tre prove.

Il ministro si dichiara certo che così è garantita la serietà, anche perché intende spendere bene la delega ricevuta per agganciare i voti di maturità con le condizioni di accesso all’Università. Parla anche di un recupero di competitività in tutta Europa, così, sulla carta, per aver reintrodotto lo scrutinio finale, i commissari esterni e i premi all’eccellenza.

Intanto potrebbe essere utile ricordare che “ictu oculi” tante motivazioni espresse in sede d’esame potranno apparire “irragionevoli, arbitrarie, illogiche o contraddittorie” rispetto ai criteri di previsione
pre-impostati dalla stessa Commissione. Così ha recentemente dichiarato il giudice di Torino in sentenza, n. 3319/06 depositata il 29 settembre 2006, pur rigettando contemporaneamente il ricorso di uno studente. Tutto nasceva dall’uso di una griglia di valutazione, applicata alla valutazione di un compito d’inglese. Per il giudice è pienamente valido il risultato sintetico ottenuto dall’applicazione di crocette sulla griglia, suddivisa, in quel caso, in cinque sottocriteri standard. La legittimità scaturisce anche dall’apposizione sulla griglia della firma di tutti i componenti della Commissione. Per il giudice inoltre non ricorre l’obbligo di motivare un risultato insufficiente, se questo è il risultato di una sommatoria di singole decisioni già motivate.
La Commissione, cioè, ha agito bene respingendo quello studente.
Ma quell’ “ictu oculi” resta lì, gelido, a ricordare che tante motivazioni espresse in sede d’esame potrebbero apparire “irragionevoli, arbitrarie, illogiche o contraddittorie” rispetto ai criteri di previsione pre-impostati dalla stessa Commissione.
Un ricordo, questo, per richiamare a tutti l’esigenza che la serietà sia accertabile dopo un percorso e non venga considerata una sorta di presunzione medicamentosa.

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